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ESTRATTO
e
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***) la validità delle patenti è così prorogata: scadenza originaria scadenza prorogata 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021 (*) 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) (*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021; (**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267; (***) per completezza espositiva si rappresenta che: ∙ alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti; ∙ la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267, Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata: scadenza originaria scadenza prorogata 31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 29 ottobre 2021 (*) 30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) 1 luglio 2021 – 31 luglio 2021 (***) 29 ottobre 2021 (*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali; (**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 (***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale 4. per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Con circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
A seguito dell’emanazione del regolamento Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, nonché dei decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell’8 giugno 2020, si rende necessario aggiornare l’elenco
delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni alla guida, riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020. Di seguito la Circolare in oggetto.
Art. 103, comma 2 – Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione
Il comma 2 dell’art. 103, della richiamata legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove
periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche
Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.
Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione.
Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti alle scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.
Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.
Attività indifferibili da rendersi in presenza presso gli UMC
Seconda fase di attuazione della riforma
Dal 4 maggio 2020 entreranno a regime le procedure predisposte per la gestione obbligatoria delle operazioni di minivoltura e di cessazione dalla circolazione per demolizione e per esportazione (sia verso Paesi UE sia verso Stati extraUE), il cui utilizzo è già operativo dal 17 febbraio 2020.
Dal 4 maggio 2020, pertanto, non verranno più emessi il CDPD e il certificato di radiazione e le predette procedure consentiranno esclusivamente l’emissione:
Sempre a decorrere dal 4 maggio 2020, le procedure per la gestione in via facoltativa delle operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, anch’esse già operative dal 17 febbraio 2020, consentiranno esclusivamente l’emissione del DU e pertanto, anche in tal caso, non sarà più rilasciato il CDPD.
L’utilizzo facoltativo delle procedure per la gestione delle operazioni da ultimo richiamate diverrà obbligatorio a partire dal 1° giugno 2020.
Inoltre, dal 4 maggio 2020 diverranno operative anche le procedure predisposte per la gestione, in via obbligatoria, delle operazioni di rilascio del duplicato del DU in caso di;
Si rammenta, infine, che le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati fino al 3 maggio 2020 mantengono la loro validità (così come quelli che continueranno ad essere emessi sino al 31 ottobre 2020, data entro la quale la totalità delle nuove procedure dovrà entrata a pieno regime), fino a quando non intervenga la necessità di espletare una nuova operazione che imponga il rilascio del DU.

Novità introdotte dal DD n. 12 che entreranno in vigore a decorrere dal 30 marzo 2020:
Nell'allegato successivo tutte le operazioni dalle quali verrà emesso, già dal 4 maggio 2020, il nuovo Documento unico di circolazione (DU).

17/03/2020
Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 –
Aggiornamento dell’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC.

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